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COSA SONO I 30 I 36 E I 60 CFU?

La riforma della scuola voluta dal Ministro Bianchi ha dettato le regole per l’abilitazione all’insegnamento e l’accesso ai ruoli del personale docente prevedendo per i futuri insegnanti l’acquisizione di 60 cfu erogati dalle Università Italiane e dalle Istituzioni AFAM accreditate.

Oltre ai 60 cfu la riforma ha previsto altri due percorsi formativi di 36 e 30 cfu verranno erogati dalle Università e dalle istituzioni AFAM solo a seguito dell’accreditamento per l’erogazione dei 60 cfu presso il Ministero dell’Università e della ricerca e ottenuto il parere di conformità da parte dell’ANVUR.

 

A chi è rivolto il percorso formativo abilitante da 60 cfu?

Potranno conseguire i 60 CFU le seguenti categorie:

  1. coloro che sono in possesso di una laurea magistrale o di una magistrale a ciclo unico coerente con le classi di concorso per l’insegnamento;
  2. coloro che sono iscritti a un corso di laurea magistrale coerente con le classi di concorso per l’insegnamento;
  3. coloro che sono iscritti a un corso di laurea magistrale a ciclo unico coerente con le classi di concorso per l’insegnamento, purché abbiano acquisito almeno 180 CFU tra quelli previsti nel proprio percorso formativo.

 

A chi è rivolto il percorso formativo abilitante da 30 cfu?

Potranno conseguire i 30 CFU abilitanti le seguenti categorie:

  1. vincitori di concorso che non hanno l’abilitazione e hanno partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.Lgs. n. 59/17, in quanto in possesso del titolo di accesso riferito alla specifica classe di concorso e di tre anni di servizio, anche non continuativi, maturati negli ultimi cinque anni nelle istituzioni scolastiche statali, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso;
  2. coloro che sono in possesso del titolo di accesso riferito alla specifica classe di concorso e di tre anni di servizio, anche non continuativi, maturati negli ultimi cinque anni nelle istituzioni scolastiche statali o nelle scuole paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso;
  3. coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale del concorso “straordinario bis”.
  4. docenti abilitati su una classe di concorso o grado di istruzione o specializzati sul sostegno, che sono in possesso del titolo di studio necessario con riferimento ad una diversa classe di concorso e intendono conseguire la relativa abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU del percorso universitario di formazione iniziale.

 

A chi è rivolto il percorso formativo transitorio da 30 cfu?

È rivolto a coloro che sono in possesso esclusivamente del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso e non hanno conseguito i 24 cfu entro il 31 ottobre 2022.

Per poter partecipare alle procedure concorsuali bandite entro il 31 dicembre 2024, devono acquisire 30 CFU con il presente percorso, che si conclude entro il 28 febbraio 2024, e, se vincitori di concorso, dovranno completare il percorso di 60 CFU con il percorso di cui al successivo punto.

 

A chi è rivolto il percorso formativo da 30 cfu per completare il percorso da 60 cfu?

È rivolto ai vincitori di concorso che hanno partecipato senza essere già abilitati o a coloro che, in possesso del titolo di accesso, hanno acquisito i 30 CFU con il percorso dedicato di cui al precedente punto 3.

 

A chi è rivolto il percorso formativo da 36 cfu per completare il percorso da 60 cfu?

È rivolto ai vincitori di concorsi banditi entro il 31 dicembre 2024, che hanno partecipato senza essere già abilitati o a coloro che, in possesso del titolo di accesso, hanno conseguito 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche entro il 31 ottobre 2022.